Stralcio tratto da: Guida ai Controlli Fiscali, n° 10, del 01/10/2011, pag. 20
Argomento:
Manovra di Ferragosto

Abbassate le soglie per i reati penali tributari

Guida ai Controlli Fiscali - Per i reati tributari, la denuncia penale scatterà più facilmente perché sono stati abbassati gli importi delle imposte evase, ma il carcere per i maxi-evasori scatterà solo se, oltre ad evadere più di 3 milioni di euro, l’evasione supera il 30% degli incassi, al netto dell’Iva.
Sono altresì allungati i termini di prescrizione per la maggior parte dei reati tributari, passando da 7 anni e mezzo a 10 anni.

Insomma, accertamenti più facili, moltiplicazione dei procedimenti penali per i reati tributari, ma difficilmente il grande evasore andrà in carcere, in quanto nel caso di condanna per uno dei reati tributari, non si applica la sospensione condizionale della pena solo quando l’imposta evasa supera i tre milioni di euro ed è superiore al trenta per cento del volume d’affari.
In pratica, il carcere per i maxi-evasori potrà scattare solo se, oltre ad evadere più di 3 milioni di euro, l’evasione supera il 30% degli incassi, al netto dell’Iva.

Così, ad esempio, va in carcere chi evade le tasse per 3milioni e un euro, con un fatturato di 10 milioni di euro, mentre una grande impresa che evade 9 milioni di euro, ma ha un fatturato di 30 milioni di euro, beneficia della sospensione condizionata della pena, in quanto l’imposta evasa non supera il 30% del fatturato dell’impresa.
Nel primo caso, l’evasore va in carcere perché soddisfa le due condizioni previste dalla norma: - ha evaso 3 milioni e un euro di imposte; - l’imposta evasa di 3 milioni e un euro è superiore al 30% del volume d’affari di 10 milioni di euro; infatti il 30% di 10 milioni è uguale a 3 milioni.

Nel secondo caso, invece, l’imprenditore, anche se ha evaso 9 milioni di euro, tre volte di più del primo, beneficia della sospensione condizionata della pena, in quanto l’imposta evasa di 9 milioni di euro, non supera il 30% del volume d’affari.
Per «saltare» il beneficio della sospensione l’impresa avrebbe dovuto evadere più di 9 milioni di euro. È questa la conseguenza della novità sui maxievasori, che, per i delitti di cui agli artt. da 2 a 10, D.Lgs. 74/2000 , è inapplicabile la sospensione condizionale della pena nei casi in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: - l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30% del volume d’affari; per volume d’affari, si intendono i ricavi lordi al netto dell’Iva; - l’ammontare dell’imposta evasa sia supedelitti di cui agli articoli da 2 a 10, D.Lgs. 74/2000, che disciplina i reati penali in materia di Iva e imposte sui redditi, sono quelli relativi alla dichiarazione fraudolenta mediante false fatture o altri artifici, la dichiarazione infedele, l’omessa dichiarazione, l’emissione di false fatture, l’occultamento e distruzione di scritture contabili.

La doppia combinazione tra imposte evase per più di tre milioni di euro e contestuale superamento del 30% del volume d’affari agevola le grandi imprese con fatturati oltre i 10 milioni di euro.
La (...)

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