Stralcio tratto da: Guida alla Contabilità & Bilancio, n° 10, del 22/05/2012, pag. 11
Argomento:
bilancio e reddito d'impresa - Ace/Unico 2012

Ace e modello unico 2012

Guida alla Contabilità & Bilancio - La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo Ace datato 14 marzo 2012 e le istruzioni al modello dichiarativo Unico 2012 hanno completato il quadro delle regole necessarie per applicare l’agevolazione prevista dall’art. 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
Non sono poche le puntualizzazioni di questi due documenti amministrativi, anche se ancora qualche dubbio applicativo rimane e con ogni probabilità verrà chiarito con interventi dell’Agenzia delle Entrate.

Il percorso compilativo del quadro RS del modello Unico per società di capitali è un ottimo punto di partenza per eseguire una serie di considerazioni che riguardano l’Ace.
Già è significativo segnalare che l’ammontare dell’agevolazione non si traduce in una variazione in diminuzione del quadro RF, bensì rappresenta un importo che viene inviato direttamente al quadro RN per ridurre il reddito imponibile.

Una prima conseguenza di questa scelta, aderente peraltro al testo normativo, è che in caso di perdita fiscale già presente prima della variazione Ace, quest’ultima non incrementa la perdita, bensì viene memorizzata e riportata a nuovo.
Ciò permette di utilizzare l’Ace negli anni futuri in modo autonomo rispetto al riporto delle perdite: queste, infatti, sono utilizzabili in una compensazione con l’80% del reddito imponibile, mentre l’Ace può abbattere totalmente il reddito imponibile.

Peraltro, sia le perdite sia l’Ace non prevedono un limite temporale all’utilizzo, quindi, fino a quando non vi sarà un reddito imponibile si avrà il riporto a nuovo dei dati diminutivi.
Nell’immagine riportata a pag. seg. si evidenzia il rigo RS 113 del modello Unico Sc.
La prima colonna da compilare prevede le operazioni eseguite nel 2011 che incrementano l’Ace.
Va subito notato che non esiste una casella in cui segnalare il patrimonio netto esistente al 31.12.2010 ( dato di partenza per verificare l’aumento del capitale proprio che è la condizione per applicare l’Ace): ciò significa che la determinazione dell’agevolazione può avvenire correttamente anche limitandosi a considerare le sole operazioni in aumento ed in diminuzione avvenute nel 2011.

Di fatto ciò che rileva sono gli incrementi per conferimenti in denaro e destinazione a riserva dell’utile eseguiti dal 2011, a prescindere dal dato iniziale.
Il punto risulta particolarmente chiaro nella relazione Illustrativa quando si afferma che: «l’incremento di capitale proprio rilevante alla chiusura di un esercizio può essere determinato prendendo direttamente in considerazione gli elementi che concorrono a formarlo…senza alcuna rilevanza effettiva del dato concernente il capitale proprio esistente al 31.12.2010». a) Conferimenti in denaro

Le operazioni da inserire nel rigo RS 113, colonna 1 sono i conferimenti in denaro e gli utili destinati a riserva. Tra i conferimenti in denaro sono compresi anche le rinunzia ai finanziamenti (...)

(l'articolo continua...)

Guida alla Contabilità & Bilancio - Ace e modello unico 2012

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