Il Dl liberalizzazioni - Professioni/1
Addio ai compensi minimi, spunta il preventivo
Guida al Diritto - Costi per i consumatori, e in particolare per gli utenti della giustizia, ma da una giungla senza regole non possono che derivare guai, almeno per gli sprovveduti. E difficoltà insormontabili per la gestione degli studi, con la necessità di rivedere, anzi rifare, norme e sistemi che sulla base tariffaria finora poggiavano.
Disposizioni sulle professioni regolamentate (Dl 1/2012, articolo 9) - Sembra segnata la parola “fine” al recentissimo tira e molla che ha segnato gli ultimi interventi legislativi in particolare, ma non solo, in materia di tariffe professionali. Tanto per capirsi, è bene iniziare dal fondo dell’articolo 9 del Dl 24 Gennaio 2012 n. 1, “Cresci Italia”, che fa piazza pulita della normativa sul tema, e in particolare di quella più recente: difatti il comma 6 di detto articolo 9 alla lettera b) espressamente sopprime la lettera d) dell’articolo 3, comma 5 del Dl 13 agosto 2011 n. 138 (su «Guida al Diritto» n. 35/2011, pag. 26) convertito dalla legge 148/2011 (su «Guida al Diritto» n. 39/2011, pag. 67), il quale invece era apparso volere inopinatamente rivalutare, sia pure in forma attenuata, la rilevanza delle tariffe: immantinenti però subentrava la soppressione a ogni richiamo tariffario con l’articolo 10 della successiva legge di stabilità (legge 12 novembre 2011 n. 183, si veda «Guida al Diritto» n. 48/2011, pag. 84) il quale tagliava dalla novella le parole importune: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe». La lettera d) così mutilata, ma adesso integralmente soppressa tout court, suonava dunque come segue: «d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia».
Dunque detta travagliata norma risulta ormai soppressa in toto, e dunque per i compensi professionali l’unico testo normativo da osservare è, d’ora in poi, quanto adesso recato dall’articolo 9 del Dl 24 gennaio 2012 n. 1, “Cresci Italia”, il quale appunto esordisce al comma 1 coll’abrogare le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
Da questa totale abrogazione sfuggono evidentemente a contrario le tariffe che non discendono da sistemi ordinistici, ossia poste al difuori delle professioni liberali, come le tariffe assicurative, degli appalti e tante altre non riconducibili (...)
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