Ammortizzatori sociali, Aspi
Ammortizzatori sociali: al via l’aspi dal 2013
Guida al Lavoro - Il Governo ha presentato al Parlamento il testo dell’articolato del disegno di legge recante la riforma del mercato del lavoro. Detto testo è la rappresentazione legislativa (per il momento disegno di legge) del documento di sintesi che l’Esecutivo aveva distribuito il 23 marzo scorso.
Dalla lettura degli articoli di dettaglio, che regolamenteranno i nuovi ammortizzatori sociali, si evidenziano molti dettagli (e ritocchi) rispetto al testo del documento commentato in Guida al Lavoro n. 15/2012.
Qui di seguito riproponiamo, con le novità sopra richiamate, come si articoleranno dal 2013 (salvo le modifiche che il Parlamento apporterà prima del varo definito, quale legge dello Stato) gli ammortizzatori sociali.
La nuova disoccupazione - Aspi Come sopra detto, la riforma prevede l’istituzione (con decorrenza 1° gennaio 2013 eventi di disoccupazione che si verificheranno dalla predetta data) di un nuovo (e a regime «solo») istituto per la tutela del reddito (e di tutela previdenziale) del lavoratore dipendente a copertura del periodo intercorrente dalla perdita involontaria del posto di lavoro alla successiva ed eventuale rioccupazione (periodo di disoccupazione), denominato «Assicurazione sociale per l’impiego» Aspi (gestito dall’Inps, gestioni prestazioni temporanee).
Detta indennità mensile di disoccupazione si sostituirà: dal 1° gennaio 2013 (eventi di disoccupazione che si verificheranno dalla predetta data) alle indennità di disoccupazione (la durata sarà a regime dal 2016); dal 2016 per concludersi nel 2017, all’indennità di mobilità (dal 2013 al 2016 graduale diminuzione del periodo di mobilità).
La nuova disoccupazione (dal 2013) sarà così strutturata: q soggetti destinatari (art. 22): tutti i lavoratori dipendenti del settore privato compresi gli apprendisti e i soci di cooperativa con contratto di lavoro subordinato; i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto non a tempo indeterminato (sono quindi esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato).
Rimangono sempre esclusi i collaboratori coordinati e continuativi (la cui regolamentazione è soggetta a sostanziale modifica così come previsto dalla riforma dei contratti di lavoro), per questi ultimi è previsto il rafforzamento dell’una tantum attualmente vigente, in particolari: condizioni: a) abbiano operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato; c) con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la Gestione separata un numero di mensilità non inferiore a uno; d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi nell’anno precedente; e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata; ammontare: pari (...)
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