Agevolazioni fiscali – condizioni
Banche di credito cooperativo
La Settimana Fiscale - Società cooperativa: ai sensi dell’art. 2511 c.c., le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.
In funzione della tipologia di scambio mutualistico che si realizza tra cooperativa e socio è possibile effettuare una classificazione che ricalca i contenuti dell’art. 2512 c.c., dedicato alla società cooperativa a mutualità prevalente: - cooperative di utenza: svolgono la loro attività prevalentemente a favore dei soci che siano consumatori o fruitori di beni e servizi (ad es. cooperative di consumo); - cooperative di lavoro: svolgono la loro attività avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci (ad es. cooperative di produzione e lavoro); - cooperative di apporto: sviluppano la loro attività utilizzando prevalentemente gli apporti di beni e servizi dei soci (ad es. cooperative agricole di conferimento).
In funzione dell’attività esercitata, lo scambio mutualistico che le Bcc realizzano con i soci è assimilabile in termini sostanziali a quello delle cooperative di utenza.
Con la riforma del 2004, il Legislatore ha introdotto la distinzione tra società cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse, dalla quale discendono differenziati regimi fiscali. (1) Oltre al requisito operativo di cui all’art. 2513 c.c., (2) la società cooperativa a mutualità prevalente deve obbligatoriamente prevedere nel proprio statuto le condizioni richieste dall’art. 2514 c.c., ovvero: - «il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; - il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; - il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; - l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione».
Caratteristiche delle banche di credito cooperativo e mutualità: gli elementi strutturali e funzionali che caratterizzano le Bcc sono contenuti negli artt. 33 e 34, D.Lgs. 1.9.1993, n. 385: - sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; - i componenti del Cda e dell’organo di controllo vengono nominati esclusivamente dagli organi sociali; - il valore nominale di ogni azione non può essere inferiore a e 25 né superiore a e 500; - il numero dei soci non può essere inferiore a 200; se tale numero risulta inferiore vi è un anno di tempo per reintegrarlo, altrimenti la banca deve essere posta in liquidazione; - per essere soci occorre risiedere, avere sede od operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa; - come elemento caratterizzante di qualsiasi (...)
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