diritto e procedura penale - fallimento
Nei casi di condanna per bancarotta fraudolenta resta l’inabilitazione «fissa» dall’esercizio d’impresa
Guida al Diritto - Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20 gennaio 2011 la Corte d’appello di Trieste ha sollevato - in riferimento agli articoli 3, 4, 27, terzo comma, e 41 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell’articolo 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che, per ogni ipotesi di condanna per i fatti di bancarotta previsti nei commi precedenti del medesimo articolo, si applichino le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni.
La Corte rimettente premette che oggetto del giudizio è l’appello avverso la sentenza con la quale gli appellanti sono stati condannati dal Tribunale di Udine in ordine al «delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale p. e p. dagli artt. 110 e 40, comma 2, c.p. e dagli artt. 216, comma 1 n. 1, 223, comma 1, e 219 R.D. 16.3.1942, n. 267 (l. Fall.), per avere (recte: perché), in concorso tra loro, quali componenti del consiglio di amministrazione, e quindi amministratori della società (omissis) con sede in Trivignano Udinese (UD) (...) dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Udine n. 30/2006 del 26 giugno 2006, distraevano, dissipavano, ovvero non impedivano la distrazione e la dissipazione, di attività della società fallita».
La Corte rimettente evidenzia che il Tribunale di Udine, con la sentenza appellata, ha condannato tutti gli imputati, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti contestate, alla pena principale di anni due di reclusione e alla pena accessoria, di cui all’art. 216, ultimo comma, del r.d. n. 267 del 1942, dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale per la durata di anni dieci e dell’incapacità, per la stessa durata, ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. A tutti gli imputati è stato concesso, inoltre, il beneficio della sospensione condizionale della pena.
All’udienza dibattimentale del giudizio di appello il difensore degli imputati ha rinunciato ai motivi d’appello diversi da quello afferente l’entità della pena principale e delle conseguenti pene accessorie, di cui all’art. 216, ultimo comma, del r.d. n. 267 del 1942 e ha concluso chiedendo la riduzione di entrambe le pene, quella principale e quella accessoria.
Il Procuratore Generale della Repubblica ha chiesto la riduzione della pena inflitta agli imputati, tenuto conto «dell’intervenuto, seppur tardivo, risarcimento del danno nei confronti del fallimento già costituitosi parte civile, costituzione revocata in apertura d’udienza, a quella di anni uno e mesi sei di reclusione e la conferma delle ulteriori statuizioni dell’impugnata sentenza, fra cui, l’irrogazione delle pene accessorie (...)
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