Stralcio tratto da: Consulente Immobiliare, n° 904, del 15/04/2012, pag. 667
Argomento:
CTU

I compensi del ctu (parte quarta)

Consulente Immobiliare - Le modalità di applicazione degli onorari commisurati al tempo sono indicate dall’art. 4 della legge 319 dell’8 luglio 1980, ma è l’art. 1, comma 1, del D.M. 30 maggio 2002 che ne ha aggiornato il valore.
Gli onorari a vacazione, ricordiamo, sono quelli riferiti all’arco temporale necessario al completo svolgimento dell’incarico, inteso come il tempo intercorrente dalla prima udienza al deposito della relazione peritale. L’unità di misura definita vacazione comprende due ore di lavoro; il valore è fissato, per la prima vacazione, a € 14,68 e, per le seguenti, a € 8,15.

L’art. 1 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002 (Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell’art. 2 della legge 319 dell’8 luglio 1980) è uno degli articoli in assoluto più importanti della normativa sui compensi – stabilisce che, per la determinazione degli onorari a percentuale, si ha riguardo: – per la perizia (processo penale), al valore del bene o di altra utilità oggetto dell’accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo; – per la consulenza tecnica (processo civile), al valore della controversia.

Nel processo civile, pertanto, il valore a cui ci si deve riferire nell’applicazione degli onorari a percentuale (con esclusione delle tabelle che fanno espresso riferimento al valore stimato, come l’art. 13 e l’art. 14) è quello della controversia desunto dagli atti del giudizio.
Lo stesso articolo, poi, fissa la natura residuale del sistema delle vacazioni.
Art. 1 – Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell’accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico e sono determinati in base alle vacazioni.

L’art. 2 riguarda i compensi per le attività di consulenza tecnica nelle materie amministrativa, contabile e fiscale.
Per valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, il riferimento è all’art. 3. ---
L’art. 5 riguarda i compensi per le attività nelle materie inventari, rendiconti e situazioni contabili.

L’art. 7, invece dispone per: – la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione (...)

(l'articolo continua...)

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