ctu, compensi
I compensi e il calcolo dell’onorario del ctu, 3 - onorari a percentuale
Il Tecnico Legale - L’art. 1 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002 stabilisce che, per la determinazione degli onorari a percentuale, si ha riguardo, per la perizia, al valore del bene o di altra utilità oggetto dell’accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e, per la consulenza tecnica, al valore della controversia.
Ciò significa che dove non specificato (ovvero dove il valore del bene stimato dall’ausiliario è riferimento per l’applicazione del relativo articolo di tabella come per l’art. 13) le tabelle a percentuale debbono applicarsi al valore della controversia.
In caso di inadeguatezza dell’applicazione del criterio a percentuale la Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile, ancorché in presenza di una valore di riferimento, dove l’opera svolta produca un risultato iniquo rispetto al lavoro profuso, la possibilità di applicare il sistema alternativo delle vacazioni.
Nel caso di indeterminabilità del valore della causa è necessario ricorrere all’applicazione delle vacazioni anche se in talune fattispecie di situazioni è possibile applicare le tabelle al valore desunto dal consulente tecnico di ufficio.
Ai fini della determinazione del compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio deve aversi riguardo agli importi oggetto di contestazione e per i quali è stata disposta la consulenza tecnica.
Il Tecnico Legale - I compensi e il calcolo dell’onorario del ctu, 3 - onorari a percentuale
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Altri articoli da Il Tecnico Legale e dall’Area Edilizia
IL TECNICO LEGALE:
ultimi 5 articoli inseriti
IL TECNICO LEGALE:
più letti
AREA EDILIZIA:
ultimi 5 articoli inseriti
AREA EDILIZIA:
più letti
COLLABORANO E SCRIVONO NUMEROSI ESPERTI, TRA GLI ALTRI: