Compensi
Compensi degli organismi di mediazione e dei mediatori
Guida ai Controlli Fiscali - La disciplina dei compensi degli Organismi di mediazione è contenuta negli artt. 16 e 17, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e nell’art. 16 del regolamento di attuazione disposto con il D.M. 18 ottobre 2010, n. 180.
Anche in materia di indennità, il Legislatore sembra aver voluto mantenere un preciso profilo di semplificazione delle fasi procedimentali, operando una vera e propria deregulation degli aspetti attinenti alla quantificazione e attribuzione dei corrispettivi che le parti sono chiamate a versare all’Organismo di mediazione.
L’argomento dell’onerosità del servizio di mediazione rappresenta oggi uno dei punti più controversi della disciplina, proprio perché risulta legato alla distorta percezione che l’erogazione del servizio giustizia, in quanto di pubblico interesse, debba essere esclusivamente ispirata a criteri di assoluta gratuità.
Vediamo insieme come la spinosa materia è stata trattata dal Legislatore.
Indennità di mediazione Il primo criterio ispiratore è correlato al fatto che le parti debbano essere preventivamente informate sui costi che dovranno sostenere per affrontare l’intero procedimento, rendendo trasparenti sia i tempi di completamento della procedura sia i piani tariffari applicati dagli Organismi deputati alla definizione del
la lite (1).
Per questo, il D.M. 180/2010 si è occupato di regolamentare la misura e le modalità di erogazione dei compensi agli Organismi, avendo cura di osservare la perentoria disposizione che impedisce ai mediatori di percepire compensi direttamente dalle parti.
Misura delle indennità La strada percorsa dal Legislatore, in verità di facile intuizione, ruota attorno alla realizzazione di una griglia tariffaria, composta da scaglioni di valore, ai quali corrispondono le classi di indennità da applicare in ragione dell’importo della lite trattata.
La Tabella A (3) allegata al D.M. 180/2010, dovrà perciò essere tassativamente utilizzata: 1. da tutti gli Organismi di mediazione istituiti presso gli enti pubblici, qualunque sia l’oggetto; qualora, però, la materia sia una tra quelle tassativamente indicate nell’art. 5, co. 1, D.Lgs. 28/2010, l’Organismo dovrà applicare: a) la riduzione di 1/3 per gli scaglioni inferiori al valore della lite di t 250.000; b) la metà per quelli di valore superiore; 2. dagli Organismi di mediazione privati (4), qualora l’oggetto dell’incarico verta su una delle materie tassativamente indicate dal D.Lgs. 28/2010, per le quali viga l’obbligatorietà della mediazione, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria (art. 16, co. 13, D.M. 180/2010); anche in questo caso varrà la riduzione di 1/3 per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti del piano tariffario.
Modalità di erogazione delle indennità All’atto del deposito della domanda presso l’Organismo di mediazione prescelto, la parte istante dovrà provvedere al contestuale versamento di una somma, già tabellata, di t (...)
Guida ai Controlli Fiscali - Compensi degli organismi di mediazione e dei mediatori
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Altri articoli da Guida ai Controlli Fiscali e dall’Area Fisco
GUIDA AI CONTROLLI FISCALI:
ultimi 5 articoli inseriti
GUIDA AI CONTROLLI FISCALI:
più letti
AREA FISCO:
ultimi 5 articoli inseriti
AREA FISCO:
più letti
COLLABORANO E SCRIVONO NUMEROSI ESPERTI, TRA GLI ALTRI: