Stralcio tratto da: Dossier Lavoro, n° 1, del 01/01/2012, pag. 6
Argomento:
concorrenza e rapporto di lavoro

Concorrenza illecita, obbligo di fedeltà e segreto aziendale

Dossier Lavoro - L’art. 2595 del codice civile stabilisce che la concorrenza deve svolgersi inmodo da non ledere gli interessi dell’economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge.
Non esistono definizioni giuridiche di concorrenza che dal punto di vista economico rappresenta il perno di un’economia di mercato basato sulla libera competizione tra imprese, finalizzata ad accrescere i profitti e a riflettersi positivamente sui consumatori attraverso la regola della riduzione dei prezzi praticati.

La realtà è però molto più complessa e, rimanendo al nostro limitato ambito delle relazioni con il mondo del lavoro, può assumere diverse forme di coinvolgimento degli stessi lavoratori.
Quando un lavoratore durante il rapporto di lavoro e dopo la sua cessazione sfrutta la propria posizione per avvantaggiare se stesso o altri soggetti a scapito dell’impresa da cui dipende e dipendeva di solito c’è un terzo soggetto che se ne avvantaggia e questo soggetto è spesso un’impresa concorrente. Le situazioni prospettabili possono assumere vari gradi di complessità: – dipendente o ex dipendente che svolge un’attività concorrente in quanto titolare o socio di un’impresa concorrenziale con quella del proprio (o ex) datore di lavoro; – dipendente o ex dipendente che passa importanti informazioni su processi di produzione o su segreti aziendali ad impresa concorrente; – storno di dipendenti che passano alle dipendenze dell’impresa concorrente; – sviamento della clientela da parte di un lavoratore o ex lavoratore che opera come titolare o socio in un’impresa concorrente.

Tutti questi fenomeni e altri di più complessa articolazione possono essere legittimi oppure no a seconda delle condizioni con cui vengono realizzati e a seconda che rientrino nel normale gioco della libera concorrenza oppure se invece alterino le condizioni di parità tra imprese.
Limitandoci ad affrontare la questione non nella sua più ampia portata,ma solo all’eventuale coinvolgimento del lavoratore, vediamo cosa prevede l’art. 2598 del codice civile: ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altromezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente; 3) si avvale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.
La giurisprudenza ha individuato la casistica relativa alla concorrenza sleale fissando nel contempo i criteri (...)

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Dossier Lavoro - Concorrenza illecita, obbligo di fedeltà e segreto aziendale

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