Confisca
Confisca per equivalente: applicabilità
Guida ai Controlli Fiscali - L’oggetto della confisca riguarda denaro o altri beni «di cui il reo ha la disponibilità» (art. 322-ter Codice penale).
DISPONIBILITÀ dei BENI SUSCETTIBILI di CONFISCA per EQUIVALENTE Si ritiene che la nozione di disponibilità comprenda non solo la titolarità formale del diritto in capo al reo (o soggetto a carico del quale sussistano indizi di colpevolezza), ma anche e soprattutto le situazioni di disponibilità «di fatto» o «materiale» del bene, in forza delle quali il soggetto, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto con la res giuridicamente apprezzabile, si pone in una situazione di fatto assimilabile a quella del proprietario.
In caso di beni formalmente intestati a terzi, la giurisprudenza richiede la rigorosa dimostrazione della loro fattuale disponibilità in capo al reo e, sulla scia di tale orientamento, è stato riconosciuto il requisito della disponibilità del bene in una situazione di cessione a terzi con patto fiduciario di retrovendita.
Si tratta di principi che hanno trovato fedele applicazione in una recente pronuncia con cui è stata affrontata la delicata questione riguardante la confisca di beni costituiti in trust in frode ai creditori.
Nella vicenda sottoposta al vaglio della Corte, era provato che l’indagato non si era spogliato dei beni costituiti in trust, che infatti continuava ad amministrare.
In tale situazione, il trust era da considerarsi nullo a cagione del ruolo di trustee assunto e mantenuto dal medesimo proprietario dei beni, i quali, permanendo nella disponibilità di questi, erano da considerarsi pienamente assoggettabili a confisca.
Ma quid iuris in caso di trust validamente costituito? I beni non sfuggirebbero comunque alla confisca obbligatoria nel caso in cui la costituzione del trust risultasse preordinata alla elusione del pagamento delle imposte: in tale eventualità si configurerebbe infatti il reato di «sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte» (art. 11, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ), con riferimento al quale, in forza del richiamo contenuto nell’art. 143, L. 24 dicembre 2007, n. 244 , trovano applicazione la confisca ed il sequestro preventivo (anche per equivalente) ex art. 322-ter, c.p.
I beni appartenenti a persone giuridiche possono essere interessati se riferiti a persone fisiche indagate.
Il tema è assonante a quello ben noto del lifting (o piercing) the veil.
CONFISCA per EQUIVALENTE e CONCORSO di PERSONE Le peculiari implicazioni derivanti dalla costituzione di trust si inscrivono nella più ampia problematica riguardante i riflessi della confisca per equivalente nell’illecito plurisoggettivo e, quindi, all’incidenza della misura ablativa sul patrimonio nella disponibilità di ciascun correo.
Nel caso in cui si riconosca alla confisca per equivalente la natura di misura di sicurezza, ne discende che la stessa potrà applicarsi unicamente a colui che ha l’effettiva disponibilità o (...)
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