Decreto semplificazioni fiscali/2
Contanti dai non residenti: conversione del d.l. 16/2012
Guida ai Controlli Fiscali - In sede di conversione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, cd. decreto «semplificazioni fiscali», con L. 26 aprile 2012, n. 44 sono state introdotte una serie di modifiche alla disciplina che deroga al limite dei pagamenti in contanti quando soggetto pagatore è un non residente. È necessario un passo indietro al fine di individuare correttamente l’evoluzione normativa che si è succeduta in materia in un arco temporale alquanto breve.
Si ricorda infatti che con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 decreto cd. «salva Italia», conv. con modif. con L. 22 dicembre 2011, n. 214 la lotta all’evasione fiscale è stata potenziata attraverso un più massiccio ricorso all’utilizzo di strumenti in grado di assicurare un più efficace controllo, quasi in tempo reale, delle disponibilità finanziarie dei contribuenti.
L’emersione di base imponibile è stata per questa ragione perseguita innanzitutto disincentivando l’utilizzo di denaro contante, limitandone ad € 1.000 il trasferimento tra soggetti privati senza l’intervento di intermediari finanziari.
Più nel dettaglio, con l’art. 12, D.L. 201/2011, è stata infatti portata ad € 1.000 la soglia prevista a fini antiriciclaggio dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 per: - utilizzo di denaro contante (art. 49, co. 1 ); - emissione di assegni privi della clausola di non trasferibilità (art. 49, co. 5 e 8); - saldo dei libretti di deposito al portatore (art. 49, co. 12 e 13).
Di conseguenza, dallo scorso 6 dicembre 2011, non può essere utilizzato denaro contante per un importo pari o superiore ad € 1.000, così come non possono essere emessi assegni, bancari o circolari, privi della clausola di non trasferibilità per gli stessi importi.
Con la dichiarata finalità di introdurre facilitazioni per imprese, l’art. 3, D.L. 16/2012 ha tuttavia derogato al divieto di contante per trasferimenti superiori ad € 1.000 in contanti, esentandone, senza alcun limite, i cittadini extraeuropei.
In sede di conversione in legge, tuttavia, è stata reintrodotta una soglia quantitativa per gli acquisti da non residenti, fissandola ad € 15.000.
Inoltre, tra gli adempimenti richiesti agli operatori, che intendono avvalersi del particolare regime in deroga, la comunicazione preventiva da inviare all’Agenzia delle Entrate deve essere integrata con l’indicazione del numero di conto corrente su cui saranno depositate le somme in contanti ricevute.
Per comprendere meglio l’evoluzione normativa e le problematiche che ciò ha comportato e comporta per gli operatori, si ritiene utile individuare innanzitutto la disciplina originariamente introdotta dal decreto «semplificazioni fiscali», per poi passare a verificare le novità introdotte in sede di conversione in legge.
Deroga ai limiti al contante L’art. 3, co. 1 e 2, D.L. 16/2012, prima delle modifiche apportate in sede conversione in legge, aveva disposto la non operatività, senza alcuna soglia, del divieto di utilizzo (...)
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