diritto e procedura penale - reati contro la persona
La direzione univoca degli atti posti in essere rende compatibile solo quello “alternativo”
Guida al Diritto - La sentenza della Cassazione fa chiarezza sul dolo nel delitto tentato, escludendo pertinentemente la compatibilità tra il tentativo e il dolo eventuale.
Ciò che non ha però impedito di rigettare il ricorso in una vicenda caratterizzata dalla contestazione del delitto di tentato omicidio, commesso durante una rapina, sul rilievo che la ricostruzione dei fatti operata in sede di merito consentiva di ravvisare nel comportamento degli imputati il dolo alternativo, pienamente compatibile con il tentativo.
Il ragionamento della Corte Secondo la Cassazione, il dolo eventuale, che ricorre allorquando l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza della propria condotta e, ciononostante, agisca accettando il rischio di cagionarla, non è configurabile nel caso di delitto tentato, in quanto è ontologicamente incompatibile con la direzione univoca degli atti compiuti nel tentativo, che presuppone il dolo diretto. È invece configurabile nel delitto tentato, precisa il giudice di legittimità, quella forma di dolo diretto che è il dolo alternativo, il quale sussiste quando l’agente si rappresenta, accettandoli, e vuole indifferentemente l’uno o l’altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, sicché già al momento della realizzazione del fatto di reato deve prevederli entrambi.
Le conseguenze nel caso concreto - Proprio da queste premesse, nell’ambito di un procedimento per tentato omicidio commesso durante una rapina, la Corte ha rigettato il ricorso degli imputati.
La sentenza di merito aveva infatti erroneamente qualificato il dolo come dolo eventuale, ma la Corte ha ritenuto di poter correggere tale errore, salvando così la decisione di condanna: in vero, dalla ricostruzione del fatto operata in sentenza emergevano comunque, nel comportamento violento tenuto dagli agenti nel corso della rapina, la previsione e la volizione, con scelta equipollente, dell’uno o dell’altro evento - morte o grave ferimento della vittima - causalmente ricollegabili alla propria condotta cosciente e volontaria, onde era ravvisabile il dolo alternativo, pienamente compatibile con il tentativo.
Il dolo nel tentativo - Si tratta di una decisione ampiamente convincente, perché coglie esattamente il discrimine tra il dolo eventuale e quello alternativo e la compatibilità solo del secondo con il tentativo.
Del resto, sul punto è ampiamente consolidata la giurisprudenza di legittimità: anche di recente, dopo essersi appunto esclusa la compatibilità dell’ipotesi del tentativo con il dolo eventuale, si è ritenuta compatibile, con il tentativo, quella particolare forma di dolo diretto che è il dolo alternativo (sezione V, 31 maggio 2011, Casigarghi, che, quindi, ha affermata la configurabilità dell’ipotesi del tentato omicidio ove risulti che l’agente abbia agito accettando e quindi (...)
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