Stralcio tratto da: Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, n° 7, del 01/07/2011, pag. 550
Argomento:
Le norme del collegato dirette al giudice del lavoro

Diritto processuale del lavoro

Massimario di Giurisprudenza del Lavoro - 1. - La proposta transattiva del giudice e le sue potenzialità deflattive. — Il Collegato lavoro contiene alcune norme che hanno un destinatario comune ben preciso: il giudice del lavoro.
Una norma è di carattere processuale, ed è l’art. 31 co. 4; le altre tre sono di natura sostanziale (art. 30, co. 1, 2, 3).
Queste norme hanno finalità differenti, tant’è vero che il legislatore ha utilizzato differenti tecniche, ma presentano tutte questo comune destinatario.

L’art. 31, co. 4, novella l’art. 420 c.p.c., che contiene la disciplina della prima udienza del processo del lavoro.
Nel precedente testo la norma si limitava a prescrivere al giudice di primo grado di tentare la conciliazione della lite, dopo l’interrogatorio libero delle parti.
Nel nuovo testo la prescrizione di tentare la conciliazione rimane, ma subito dopo la norma aggiunge, con una «e», il seguente precetto: «formula alle parti una proposta transattiva».

La norma si applica anche alle controversie di lavoro pubblico, con un incentivo alla conciliazione costituito dalla non responsabilità del rappresentante della pubblica amministrazione, salvi i casi di dolo e colpa grave (art. 410, co. 8, nel testo modificato dall’art. 31, d.lgs. n. 182/2010).
Pertanto adesso il primo periodo del co. 1 dell’art. 420 c.p.c. contiene tre «incombenti» per il giudice: a) deve interrogare liberamente le parti; b) deve tentare la conciliazione della lite; c) e formulare una proposta transattiva.

Ovviamente il terzo incombente è eventuale, nel senso che la proposta viene formulata solo se il tentativo di conciliazione fallisce.
La norma introdotta dall’art. 31, co. 4, potrebbe essere molto efficace ai fini deflattivi del contenzioso. È evidente la differenza, su questo piano, con il tentativo, ora facoltativo, di conciliazione stragiudiziale, modificato e inutilmente «appesantito» dall’art. 31, l. n. 182/2010; infatti, prima dell’introduzione della causa si conciliano soltanto le controversie che si sarebbero comunque conciliate a seguito della ponderata valutazione dei rispettivi legali; il potere e/o la proposta del funzionario della Commissione della Conciliazione sposta davvero poco rispetto alla valutazione degli avvocati, anche perché si è ancora in una fase in cui i termini della controversie non sono definiti completamente poiché le parti ancora devono redigere il ricorso e la memoria.

Molto più incisiva può essere invece la proposta transattiva di cui al co. 4, dell’art. 31, e ciò per due ragioni: innanzitutto perché proviene dal giudice che poi, in caso di rifiuto della proposta, deciderà la causa e che quindi ha un potere di persuasione non trascurabile, soprattutto al fine di rimuovere quegli aspetti «di principio » che alle volte neppure gli avvocati riescono a far superare ai propri clienti; inoltre, perché tale proposta proviene dal giudice che conosce (o che dovrebbe conoscere) ormai perfettamente (...)

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