Retribuzione
Festività coincidenti del 25 aprile: così l’indennità di malattia e maternità
Guida al Lavoro - Lo scorso mese di aprile, la festività del Lunedì dopo Pasqua è stata celebrata il 25 aprile, giornata già festiva perché ricorrenza dell’anniversario della Liberazione.
In coincidenza con una stessa giornata dunque, la sovrapposizione di due festività richiede una maggiore attenzione nella definizione degli elementi retributivi legati al periodo di paga, soprattutto se il dipendente è assente con diritto a erogazione di indennità a carico dell’Inps (si veda anche G. Bonati ne Il Corriere delle Paghe n. 4 – aprile 2011).
In particolare, con il messaggio n. 9970 del 3 maggio 2011 (pubblicato in Guida al Lavoro n. 20/2011, pag. 23), l’Istituto previdenziale chiarisce le modalità con le quali si debbano determinate le indennità di malattia e di maternità per i lavoratori impiegati, posto che nei loro confronti l’indennità economica di malattia ovvero di maternità non spetta in tutte le ipotesi di festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica e quindi di norma retribuiti dal datore di lavoro con una quota aggiuntiva giornaliera della retribuzione.
Il chiarimento dell’Inps si è reso necessario poiché alla luce delle precedenti interpretazioni dell’Istituto (v. oltre), potrebbe essere sorto il dubbio di indennizzare o meno la giornata del 25 aprile al lavoratore con qualifica di impiegato.
Di contro nessun dubbio può sorge in relazione al lavoratore con qualifica di operaio.
Modalità per determinare l’indennizzo Le regole imposte dall’Inps nella determinazione delle indennità economiche di malattia e maternità stabiliscono che in presenza di lavoratori con qualifica di: n operai, l’indennità è dovuta per tutte le giornate feriali comprese nel periodo di malattia e maternità (incluso il sabato in caso di settimana corta), con esclusione delle domeniche e delle festività nazionali e infrasettimanali; n impiegati, l’indennità è dovuta per tutte le giornate comprese nel periodo di malattia e maternità, con esclusione delle festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica.
La gestione del Libro unico del lavoro (Lul) In occasione dello scorso 25 aprile, con il messaggio n. 9970/2011 viene chiarita la modalità di determinazione delle giornate indennizzate e quindi anche dell’ammontare dell’indennità economica per malattia e maternità che l’azienda anticipa al lavoratore in nome e per conto dell’Inps.
La norma e la contrattazione collettiva sono le fonti che indicano la corretta modalità di gestione di questa stessa giornata, in termini di calcolo della retribuzione a carico dell’azienda.
Mentre è chiaro che una delle due festività cadenti il giorno 25 aprile (anniversario della liberazione ovvero lunedì dopo Pasqua) debba essere retribuita interamente dal datore di lavoro a titolo di festività non goduta – ancorché cadente in un periodo di malattia o maternità – per quanto riguarda la gestione della seconda festività, in assenza di specifiche indicazioni (...)
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