diritto e procedura penale - procedimento penale
Lecito il sequestro operato dalla guardia di finanza anche per reati diversi emersi durante un controllo
Guida al Diritto - Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Benevento, con ordinanza del 4 ottobre 2011, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di (A) avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio datato 10 settembre 2011 ed emesso dal Pubblico Ministero nell’ambito di un procedimento penale concernente la violazione della legge sul diritto d’autore.
Avverso l’ordinanza il predetto propone ricorso per cassazione. 2. Con un unico motivo di ricorso lamenta la mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata, osservando che il Tribunale avrebbe errato nel considerare valida la motivazione per relationem della convalida da parte del Pubblico Ministero mediante richiamo agli atti di polizia giudiziaria.
Rileva, inoltre, di aver sottoposto all’attenzione dei giudici del riesame il fatto che l’attività di verifica espletata dalla Guardia di Finanza, conclusasi con il sequestro, si fondava sul disposto dell’articolo 2 D.Lgs. 19/03/2001 n. 600, in contrasto con gli articoli 13 e 14 Cost. e non rispettava le garanzie fissate dallo “Statuto del contribuente” e che su tali argomentazioni il Tribunale non aveva fornito adeguata risposta, essendosi limitato ad osservare che l’eventuale illegittimità della perquisizione non avrebbe comunque invalidato il successivo sequestro, riguardante il corpo del reato.
Aggiunge di aver evidenziato, in sede di riesame, anche la nullità della convalida per difetto di motivazione e vizi formali e che, anche sul punto, i giudici avrebbero omesso ogni motivazione, non potendosi considerare tale quella che ritiene sufficiente il richiamo alla natura di corpo del reato delle cose sottoposte a vincolo, senza alcuna formulazione dell’imputazione.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile.
Occorre preliminarmente osservare che il ricorrente, pur richiamando correttamente la giurisprudenza di questa Corte attraverso la quale è stato definito l’ambito di operatività del giudizio di riesame delle misure cautelari reali, ne travisa il senso. 4. Si è infatti ripetutamente osservato che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) può essere proposto esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di cui all’articolo 606, lettera e) Cpp pur rientrando, nella violazione di legge, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all’osservanza di precise norme processuali (SS.UU. n. 5876, 13 febbraio 2004 Conf. Sez. V n. 35532, 1° ottobre 2010; Sez. VI n. 7472, 20 febbraio 2009; Sez. V n. 8434, 28 febbraio 2007).
Ciò che rileva, pertanto, è la fisica assenza della motivazione (Sez. V n. 35532, 1° ottobre 2010, cit.) o la motivazione che risulti del tutto estranea rispetto alle risultanze processuali o fondata su argomentazioni (...)
Guida al Diritto - Lecito il sequestro operato dalla guardia di finanza anche per reati diversi emersi durante un controllo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Altri articoli da Guida al Diritto e dall’Area Diritto
GUIDA AL DIRITTO:
ultimi 5 articoli inseriti
GUIDA AL DIRITTO:
più letti
AREA DIRITTO:
ultimi 5 articoli inseriti
AREA DIRITTO:
più letti
COLLABORANO E SCRIVONO NUMEROSI ESPERTI, TRA GLI ALTRI: