abuso del diritto
Massime giurisprudenziali che regolano il «fantomatico» abuso del diritto
Guida ai Controlli Fiscali - «Excursus» Nell’addentrarci nello studio delle massime giurisprudenziali che regolano l’abuso di diritto, bisogna affermare che con tale dizione si indica, in via generale, il superamento del cosiddetto limite interno all’esercizio del diritto soggettivo.
Questa potrebbe essere una definizione atecnica, tenuto conto che nel nostro ordinamento giuridico non esiste una «definizione generale sull’abuso di diritto».
Nel comparto tributario, l’istituto giuridico che più si avvicina a tale concetto, si rinviene nell’art. 37-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (1), che dopo la rubrica «Disposizioni antielusive», reca in materia una normativa «generale», che vale solo nel settore delle imposte sui redditi.
Fatte le premesse di cui sopra, ed entrando «in medias res» deve essere affrontato il tema dell’«elusione tributaria e dell’abuso di diritto».
Si dà per scontato che il principio dell’«antiabuso del diritto», che però non esiste, e che fino a qualche anno fa, non poteva neanche essere intravisto, per il futuro potrebbe costituire uno dei pilastri della legislazione tributaria.
Ribadiamo che per tale istituto, se così può essere definito, è la Corte di Cassazione che finisce per svolgere un ruolo sostanziale, quasi di «supplenza» al comparto legislativo; è in effetti il Parlamento, a cui appartiene la funzione legislativa, che deve stabilire le «regole», fra cui anche quelle tributarie da osservare, e non, invece, il massimo Organo giurisdizionale.
In pratica, si tratta di quella clausola con cui il Fisco, ai fini antielusivi, contesta al contribuente di aver ottenuto indebiti vantaggi fiscali attraverso l’uso distorto o fraudolento di incentivi e strumenti giuridici concepiti proprio per ottenere, a certe condizioni o con determinati requisiti, agevolazioni e risparmi d’imposta.
Elusione fiscale («tax avoidance») e controllo del fisco Il denominatore comune di tutte le operazioni che rappresentano «abuso di diritto» è, infatti, «l’elusione».
L’elusione, come è noto, può essere definita quella zona grigia, non meglio classificata, in cui l’Amministrazione finanziaria viene abilitata dall’ordinamento a difendersi, non da un semplice nascondimento del reddito (come potrebbe essere l’evasione), ma dall’uso improprio da parte dei contribuenti di norme che predeterminano la fattispecie impositiva, con uso di norme formalmente legali, che realizzano effetti impositivi contrari alla «ratio legis» e, quindi, non in linea con la corretta attuazione del principio di capacità contributiva.
Ed ancora. L’elusione può essere definita il comportamento del contribuente teso ad evitare o ridurre il pagamento di tributi senza violare la legge.
La principale differenza tra «evasione fiscale »(tax insolvency) ed «elusione fiscale» (tax avoidance) è che, mentre la prima si manifesta in un momento successivo rispetto (...)
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