lavoro e previdenza - riforma del lavoro
Mobilità dei lavoratori e licenziamenti collettivi
Guida Pratica per le Aziende - E'
stata pubblicata nella G.U. n. 153 del 3 luglio 2012 la L. 28 giugno 2012, n. 92, cd. Riforma Fornero.
Con specifico riferimento ai licenziamenti collettivi, disciplinati dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, il Legislatore è intervenuto, con l’art. 1, co. 44, 45, 46, modificando in vari punti la normativa in tema di mobilità dei lavoratori e licenziamenti collettivi. In sintesi, al fine di evitare che semplici violazioni formali possano inficiare i licenziamenti, sono state introdotte variazioni: ● in merito alla procedura sindacale, prevedendo che la comunicazione dell’elenco dei lavoratori collocati in mobilità avvenga non più contestualmente, ma entro 7 giorni dalla comunicazione dei recessi a ciascuno dei lavoratori interessati, e che gli eventuali vizi della comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali ed alle rispettive associazioni di categoria, siano sanabili, ad ogni effetto di legge, nell’ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della medesima procedura di mobilità; ● adeguando le conseguenze sanzionatorie dei licenziamenti illegittimi e inefficaci, intimati ai lavoratori all’esito della procedura di mobilità, alle nuove disposizioni sui licenziamenti introdotte dalla stessa legge di riforma del mercato del lavoro.
LICENZIAMENTI Collettivi La fattispecie del licenziamento collettivo, disciplinato dall’art. 24, L. 223/1991, si verifica, nelle imprese che occupano più di 15 dipendenti, nel caso in cui, a seguito di una riduzione o trasformazione dell’attività, si intenda effettuare almeno 5 licenziamenti, nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia.
La procedura che i datori di lavoro devono seguire in caso di licenziamenti collettivi è rigorosa e contenuta nell’art. 4, L. 223/1991; nello specifico sono previste una fase c.d. sindacale e una fase c.d. amministrativa.
La procedura inizia con la comunicazione preventiva scritta, da parte dell’azienda alle rappresentanze sindacali aziendali e alle rispettive associazioni di categoria e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, di voler procedere ai licenziamenti collettivi. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale comunicazione può essere effettuata dall’azienda per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferisce mandato.
La comunicazione di cui sopra, deve contenere (art. 4, co. 3, L. 223/1991): ● l’indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; ● l’indicazione dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; ● l’indicazione del numero, della collocazione (...)
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