Stralcio tratto da: Il Tecnico Legale, n° 4, del 04/03/2011, pag. 11
Argomento:
compensi ctu

Per il compenso del ctu responsabilità solidale delle parti

Il Tecnico Legale - Succede talvolta che il consulente tecnico d’ufficio non riesca a ottenere il pagamento del compenso liquidatogli dal giudice perché la parte a carico della quale è stato posto il relativo onere, cosiddetta parte onerata, è divenuta insolvente o, semplicemente, non paga. Con la sentenza n. 28094 del 30 dicembre 2009 la Corte di Cassazione, II Sezione civile, è intervenuta in favore del CTU, affermando che tutte le parti del processo civile sono tenute, in solido tra loro, al pagamento del suo compenso a prescindere dalla regolazione delle spese disposta in concreto dal giudice.

La solidarietà (passiva), si legge nella motivazione, trova ragion d’essere nel ruolo del CTU che, come ausiliario del giudice, presta la propria attività nell’interesse non dell’una o dell’altra parte in causa, ma nel superiore interesse della giustizia.
La sentenza, invero, non ha carattere di novità assoluta, perché la Cassazione si era già pronunciata nello stesso senso nella remota sentenza n. 6199/1996 (peraltro emessa decidendo una fattispecie anomala nella quale il giudice aveva omesso di indicare la parte onerata delle spese di consulenza tecnica) e, più di recente, nella sentenza n. 23586/2008 (depositata però in data posteriore al ricorso che ha provocato la sentenza che analizziamo).

La qualificazione come solidale dell’obbligazione di pagamento delle spese di consulenza tecnica d’ufficio dà al CTU la facoltà, la stessa di cui dispone l’Erario per il pagamento dell’imposta di registro, di esigere il pagamento dell’intero suo credito dalla parte processuale che più gli aggrada, senza essere in alcun modo limitato dalla decisione del giudice in ordine all’addebito del relativo costo: in altre parole, aumentano le probabilità di soddisfacimento del credito.

Si pensi che, nella fattispecie decisa dalla sentenza in commento, il CTU ricorrente aveva provato a farsi pagare dalla parte onerata, ma questa, nel frattempo, era stata dichiarata fallita e l’insinuazione al passivo del credito, ancorché privilegiato, non aveva portato ad alcun risultato utile per incapienza dell’attivo fallimentare; solo la successiva iniziativa presa nei confronti di un altro condebitore aveva portato all’integrale soddisfacimento del credito.

Per quanto chi scrive abbia sostenuto, in tre gradi di giudizio, le ragioni del CTU creditore infine accolte dalla Corte di legittimità, deve riconoscersi che la solidarietà passiva potrebbe portare a una sostanziale ingiustizia laddove il CTU, di prima intenzione, per il pagamento del proprio compenso non si rivolgesse alla parte onerata ma alla parte patrimonialmente più forte, magari proprio quella che si era opposta all’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio È vero che il debitore in solido che paga l’intero credito ha diritto di regresso nei confronti della parte onerata (la quale sola, ovviamente, non avrà diritto di regresso nei confronti di nessuna altra parte) ma, (...)

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