rapporto di lavoro
Il punto della cassazione sul trasferimento del ramo d’azienda
Massimario di Giurisprudenza del Lavoro - 1. - Alcuni dipendenti di una azienda agricola costituiscono una società che stipula con l’azienda un contratto di affitto di ramo di azienda consistente nello spaccio di generi alimentari, per cui tutti i lavoratori addetti allo spaccio di generi alimentari transitavano dall’azienda agricola alla nuova società: questi ultimi, essendo stati licenziati dalla società cessionaria per giusta causa a seguito di assenza ingiustificata, hanno contestato la legittimità del licenziamento e, sul presupposto dell’inesistenza di una cessione di ramo di azienda, hanno chiesto la reintegrazione nel posto di lavoro presso la cedente (trovando per essa applicazione la tutela reale) ovvero, in subordine, la riassunzione presso la cessionaria, non sussistendo in quest’ultimo caso i requisiti dimensionali per la tutela reale.
Nel giudizio di merito è stata accolta solo quest’ultima domanda, in quanto è stata ritenuta effettivamente sussistente una cessione di ramo di azienda essendo stati accertati i seguenti presupposti di fatto: l’azienda cessionaria aveva affittato dalla cedente il negozio adibito alla vendita di generi alimentari, nonché il mobilio in esso contenuto; l’affitto era a titolo oneroso corrispondendo la cessionaria un canone mensile alla cedente; la cessionaria per lo svolgimento di tale attività si era munita di una licenza ad hoc; esisteva una realtà produttiva autonoma prima della cessione, per cui non poteva affermarsi che la stessa fosse stata creata solo in vista della cessione medesima; la società cessionaria aveva investito capitali propri nell’iniziativa con l’assunzione di un rischio imprenditoriale autentico, per cui non poteva affermarsi che si trattasse di un negozio in frode alla legge non essendo emerso che la cessionaria fosse una società fittizia o un prestanome della cedente. 2. - La Suprema Corte, sulla base degli accertamenti di fatto compiuti nel giudizio di merito, ha confermato la sentenza impugnata ritenendo la pronuncia coerente, congrua e logicamente ineccepibile.
In particolare, ha confermato il costante orientamento della Suprema Corte secondo il quale per «ramo d’azienda », come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l’esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo, il cui accertamento presuppone la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell’eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell’avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, nell’eventuale trasferimento della clientela, nonché nel grado di analogia tra le attività esercitate prima o (...)
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