Stralcio tratto da: Dossier Lavoro, n° 3, del 01/03/2012, pag. 33
Argomento:
cooperative e socio lavoroatore

Recesso ed esclusione del socio, risoluzione del rapporto di lavoro e del rapporto associativo

Dossier Lavoro - Prima della formulazione della legge n.142/2001 assumeva rilevanza, nella gestione del rapporto intercorrente tra socio e cooperativa, esclusivamente l’aspetto societario.
La cessazione del rapporto con la cooperativa veniva disciplinato esclusivamente dalle disposizioni di cui agli artt. 2532 e 2533 c.c.; e ne conseguiva una possibilità di recesso dal rapporto associativo e dalla prestazione di lavoro sostanzialmente ad nutum.

Di contro la legittimità dell’atto di recesso poteva essere valutata esclusivamente in un giudizio ordinario secondo le modalità ed i termini di cui agli art. 2527 ora 2533 del codice civile.
La generica formulazione di richiamo all’atto costitutivo della cooperativa ed alle obbligazioni derivanti dalla legge dal contratto sociale e dal regolamento, formulata dai numeri 1 e 2 dell’art. 2531 c.c., di fatto consente di prevedere e specificare all’interno del regolamento della cooperativa in dettaglio tutti gli eventi da ritenersi di tale gravità da giustificare l’esclusione del socio.

Il verificarsi delle fattispecie previste dal regolamento e dallo statuto, quale cause di esclusione della cooperativa consente la risoluzione del rapporto associativo per esclusione a norma dell’art. 2531 c.c. Successivamente alla approvazione della legge n. 142/01, però, il nostro legislatore ha preso atto della duplicità del rapporto intercorrente con il socio lavoratore di cooperativa, che con la sua adesione costituisce due rapporti, uno di natura associativa e mutualistica e uno di natura lavorativa.

Nella previsione del testo introdotto dalla disposizione richiamata, il legislatore ha dunque inteso fornire una duplice disciplina e tutela ai due rapporti instaurati.
Anche se in una prima formulazione della norma i due rapporti erano ritenuti separati e distinti e in una successiva formulazione sono stati ritenuti complementari, con un prevalenza del rapporto associativo sul rapporto di lavoro.

La presenza di un duplice rapporto ha posto il problema della possibilità della permanenza di uno dei due rapporti, in assenza dell’ altro e della possibilità e degli affetti della risoluzione dei rapporti, se osservati sotto l’aspetto societario e mutualistico, piuttosto che sotto l’ aspetto giuslavoristico.
Riguardo alla instaurazione dei due rapporti:
La predetta disposizione deve essere letta osservando anche il contenuto dell’art. 2 comma 1 della norma stessa che dispone “Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge n. 300/70 con esclusione dell’art. 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche l’associativo”.

Le richiamate norme dunque pongono una serie di problemi connessi con la possibilità di permanenza di uno dei due rapporti alla cessazione dell’altro, nonché, in merito, alle conseguenze connesse con la contestuale risoluzione di ambedue i rapporti e infine circa le modalità (...)

(l'articolo continua...)

Dossier Lavoro - Recesso ed esclusione del socio, risoluzione del rapporto di lavoro e del rapporto associativo

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