registro dei revisori legali (d.m. 20 giugno 2012, n. 145)
Il registro dei revisori legali (d.m. 20 giugno 2012, n. 145)
Il Revisore Legale - In base alla normativa nazionale previgente al D.Lgs. 39/2010, per revisore legale si intendeva il soggetto iscritto nel Registro dei revisori contabili ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, e per società di revisione legale la società di revisione iscritta nell’Albo speciale delle società di revisione previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf), o nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
Il Registro citato era gestito dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec).
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 39/2010 – che, come previsto dalla direttiva 2006/43/Ce, ha abrogato sia il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 sia l’art. 161 del Tuf – è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), il Registro dei revisori legali ovvero il registro nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione legale che rispettano i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal decreto stesso.
Con il comunicato n. 162 del 14 novembre 2012, il Mef ha informato che tale Registro e le informazioni ivi contenute sono state consegnate al Mef stesso da parte del Cndcec.
L’iscrizione al nuovo Registro dà diritto all’uso del titolo di revisore legale.
Nell’articolo si analizzano i requisiti per l’iscrizione e l’aggiornamento dei dati necessari per la formazione del nuovo Registro come disciplinati dal decreto Mef del 20 giugno 2012, n. 145 – Regolamento in applicazione degli artt. 2, commi 2, 3, 4 e 7, comma 7, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/Ce in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale n. 201 del 29 agosto 2012, in vigore dal 13 settembre 2012 rispettivamente per i revisori legali e per le società di revisione legale.
Viene inoltre affrontata l’iscrizione al Registro di persone fi siche e società di Paesi terzi come disciplinate dal D.Lgs. 39/2010.
Revisori legali Iscrizione Soggetti che possono chiedere l’iscrizione nel Registro Come previsto dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 39/2010 e dall’art. 1 del Regolamento 145, possono chiedere l’iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fi siche che abbiano: 1. una laurea in materie economiche o giuridiche del nuovo (triennale o magistrale) o del vecchio ordinamento; 2. espletato il tirocinio triennale come disciplinato dal Regolamento 146 (si veda in proposito il successivo articolo della rivista); 3. superato l’esame di idoneità professionale e che siano in possesso dei cosiddetti requisiti di onorabilità previsti dall’art. 3 del Regolamento 145.
Le classi universitarie Per l’iscrizione nel Registro è necessario essere in possesso di una delle seguenti lauree (art. 2, Regolamento 145): TITOLI DI STUDIO POST RIFORMA A) LAUREE TRIENNALI (ex D.M. 270/2004) Classi di laurea: • L18 – Scienze dell’ economia e della (...)
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