Accertamento
Sponsorizzazioni fittizie
La Settimana Fiscale - Operazioni pubblicitarie sovraffatturate: il differenziale tributario tra quanto dedotto da un’impresa e quanto imponibile in capo ad una associazione sportiva dilettantistica (per opzione, ex L. 398/1991) è in condizione di ispirare la costruzione di operazioni pubblicitarie effettive ma sovrafatturate e parzialmente inesistenti, ovvero generatrici di vantaggi fraudolenti che, sul lato dell’impresa, si concretizzano in benefici fiscali e finanziari conseguiti con abbattimenti di reddito imponibile (ed eventuale contestuale costituzione di «fondi neri» generati dalla retrocessione in denaro contante allo sponsor di una quota di quanto artificiosamente fatturato) e che, invece, sul versante dell’associazione si realizzano tramite l’incasso illecito di risorse finanziarie generato dall’emissione di una fattura attiva per operazione pubblicitaria effettiva, ma «gonfiata».
Per chiarezza espositiva, va precisato che l’inesistenza (oggettiva) di un’operazione economica è tale sia se la stessa non venga posta in essere (cd. inesistenza assoluta), sia se venga realizzata per quantità ed importi inferiori a quelli fatturati (cd. inesistenza parziale).
In entrambi i casi, quindi, sussistono presupposti analoghi di rilevanza penal-tributaria, ex artt. 1, 2 ed 8, D.Lgs. 74/2000 (1) e, per effetto di una nuova normativa, laddove la falsità delle fatture o dei contratti esibiti dal contribuente venga acclarata nel contesto di un accesso o di una verifica fiscale, ex art. 11, co. 1, D.L. 201/2011, conv. con modif.dalla L. 214/2011 , sorgerà anche una specifica ed ulteriore rilevanza penale di detto fatto. (2) Peraltro, è appena il caso di precisare che anche enti con altra forma giuridica ben potrebbero dar vita a meccanismi fraudolenti di fatturazione attiva di sponsorizzazioni inesistenti (cd. «cartiere pure»), producendo risultati analoghi a quelli descritti.
Effettività della prestazione: per le ragioni esposte, quindi, la sponsorizzazione, anche quando realmente posta in essere da operatori seri, è spesso sospettata di essere una sorta di variante sul tema degli espedienti utili a generare costi fittizi.
Sotto questo profilo, allora, la prova dell’effettività dell’attività di sponsorship dovrà essere strutturata con consapevolezza e precisione ed essa dovrà essere preferibilmente assistita, a fini probatori e pur in assenza di precisi vincoli normativi, da un apposito contratto regolamentante diritti ed obblighi che definisca contenuti, durata e limiti precisi delle prestazioni sinallagmatiche, nonché tempi e modalità del pagamento delle stesse, con rigorosa liquidazione finanziaria attraverso tracciatura (bancaria e/o postale) di quanto ivi descritto, nonché adeguata documentazione fotografica attestante l’esistenza oggettiva delle prestazioni contrattuali fornite.
Peraltro, poiché vendere spazi pubblicitari analoghi o similari a prezzi ampiamente diversi potrebbe ragionevolmente essere letto (...)
La Settimana Fiscale - Sponsorizzazioni fittizie
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