Il Decreto Sviluppo/2 - Società
Srl a capitale ridotto anche sopra i 35 anni di età
Guida al Diritto - Semplificazione è la parola chiave negli interventi compresi nel Dl n. 83 del 2012 e dedicati ai modelli societari della Srl semplificata e del contratto di rete.
Il decreto ha, di fatto, esteso a tutte le persone fisiche, senza alcun vincolo di età, la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata utilizzando il modello semplificato che azzera gli obblighi “minimi” di disponibilità di capitale.
Diventa, inoltre, più snella anche la procedura di attivazione del contratto di rete, ora attivabile con semplice scrittura firmata digitalmente.
Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Dl 83/2012, articolo 44) - L’articolo 44 del Dl 83/2012 ha cancellato il parametro “anagrafico” fra quelli discriminanti per la costituzione della società a responsabilità limitata con caratteristiche semplificate. A questo punto, con le modifiche introdotte, la nascita di nuove società non troverà più ostacolo nelle remore - subito evidenziate a proposito della prima versione del nuovo modello societario - legate all’evoluzione che l’impresa avrebbe dovuto necessariamente seguire all’atto del superamento dei limiti di età originariamente previsti. Si trattava, come la stessa relazione governativa al decreto illustra, di un ostacolo di non poco conto. La relazione, invero, ricorda che la posizione del nostro Paese nella classifica Doing Business evidenzia, nella specifica voce Starting a business, una ubicazione assai arretrata, dovuta prevalentemente ai maggiori costi per l’avvio di impresa.
Vale la pena di ricordare che, già nello schema disegnato dal Dl 1/2012, il modello semplificato di Srl poteva essere adottato senza alcun vincolo minimo di capitale sociale: basta unsolo euro. La disposizione, in sintesi, mira a garantire conun investimento pressoché inesistente - lo schermo tipico delle società di capitale (ossia la netta distinzione fra il patrimonio dell’impresa e quello dell’imprenditore, con le conseguenti ripercussioni sui profili di responsabilità verso i terzi). Lo schema societario è, però, adottabile dalle sole persone fisiche, essendo preclusa la partecipazione al capitale da parte di persone giuridiche.
Lacostituzione della società semplificata - Con le modifiche introdotte dal Dl n. 83 del 2012 anche la costituzione materiale della società ne esce semplificata. Confermato che la costituzione dovrà avvenire per atto pubblico redatto da un notaio, è, però, previsto che lo schema di atto costitutivo sia conforme al modello standard emanato con atto di natura non regolamentare (non più con Dm) del ministero della Giustizia, su proposta del Consiglio nazionale del notariato.
Chiarito che l’inclusione nel modello di clausole difformi o previsioni statutarie ad hoc comporterà che le stesse siano considerate automaticamente nulle e sostituite da quelle standard.
Per la costituzione, i neo imprenditori non dovranno affrontare un carico di spese rilevante.
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