Bilancio & Reddito d'Impresa - Società di comodo
Stretta per le società di comodo dal 2012: cause di esclusione o di disapplicazione della disciplina
Guida alla Contabilità & Bilancio - A partire dal 2012 la disciplina delle società di comodo ha subito un netto inasprimento a seguito dell’art. 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 . In particolare, è prevista la maggiorazione dell’aliquota Ires del 10.50% e l’assunzione della qualifica di società di comodo per i soggetti che, pur risultando operativi, sono in perdita per tre anni consecutivi oppure per soli due anni e per il terzo anno presentano un reddito inferiore al minimo. Diventa quindi particolarmente importante il ruolo delle cause di esclusione e non applicazione della normativa sulle società non operative, come già previste dalla previgente normativa.
L’art. 2, co. 36-decies, D.L. 138/2011 nell’introdurre la nuova presunzione di non operatività costituita dalla perdurante situazione di perdita fiscale, dispone che, anche in questo caso, trovano applicazione le cause di esclusione e non applicazione della disciplina delle società di comodo già in precedenza previste dall’art. 30, L. 23 dicembre 1994, n. 724 e dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2008, n. 23681.
Cause di esclusione
L’art. 30, co. 1, lett. c), L. 724/1994 prevede una serie di casi di non applicazione della disciplina delle società di comodo. Al verificarsi di tale ipotesi, l’Agenzia delle Entrate non può applicare la normativa delle società non operative ed il contribuente non ha alcun onere di attivarsi o di presentare una preventiva richiesta di disapplicazione.
In sintesi, le cause di esclusione sono le seguenti: 1) soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta; 3) società in amministrazione controllata o straordinaria; 4) società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 5) società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) società con un numero di soci non inferiore a 50. 6-bis) società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; 6-ter) società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 6-quater) società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; 6-quinquies) società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale; 6-sexies) società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.
Passando in rassegna in maniera più analitica i vari casi di esclusione si osserva quanto segue: 1) soggetti ai quali è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali: l’obbligatorietà della forma giuridica deve essere imposta da una norma di legge (C.M. 25/E/2007).
La R.M. 12 marzo 2007, 43/E ha affermato l’applicazione della (...)
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